RENTRI

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente a punti per i cantieri viene rilasciata in formato digitale dalla sede territoriale competente dell’Ispettorato del Lavoro, previa verifica del soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
▪ Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
▪ Adempimento degli obblighi formativi per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa;
▪ Adempimento degli obblighi formativi per i lavoratori autonomi;
▪ Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido;
▪ Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
▪ Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
▪ Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il DVR e la nomina del RSPP non sono richiesti ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Il possesso dei requisiti può essere autocertificato e i richiedenti devono informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)/Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) entro 5 giorni dalla presentazione.

Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti che devono iscriversi al RENTRI

• Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
• Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
• Enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
• Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
• Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

ISCRIZIONE AL RENTRI: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025

Inoltre, dal 13 febbraio 2025 devono:
• Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
• Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
• Emettere, se produttori, i FIR (formulari) in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
• Farsi restituire dai trasportatori la copia completa del FIR formato cartaceo

E, dal 13 febbraio 2026 devono:
• Emettere, se produttori, i FIR in formato digitale
• Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
• Farsi restituire dagli impianti la copia del FIR in formato digitale

Produttori di rifiuti con più di 10 dipendenti e fino a 50 che devono iscriversi al RENTRI
• Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti
ISCRIZIONE AL RENTRI: dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

Dal 13 febbraio 2025 devono:
• Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio
• Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Inoltre, dalla data di iscrizione devono:
• Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale
• Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

E, dal 13 febbraio 2026 devono:
• Emettere i FIR in formato digitale
• Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

Altri produttori di rifiuti pericolosi che devono iscriversi al RENTRI

• Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
• Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di Enti o imprese.
ISCRIZIONE AL RENTRI: dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

Dal 13 febbraio 2025, devono:
• Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio
• Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Inoltre, dalla data di iscrizione devono:
• Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale
• Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

E, dal 13 febbraio 2026 devono:
• Emettere i FIR in formato digitale
• Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

Altri produttori di rifiuti non pericolosi (che non devono iscriversi al RENTRI)

• Imprese ed Enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi.
• Imprese ed Enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni a prescindere dal numero di dipendenti.
• Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Non devono iscriversi al RENTRI e non devono tenere il registro di carico e scarico.

Al link https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-format-registro?lang=it le aziende (< 50 dipendenti) potranno scaricare il nuovo registro che dovrà essere vidimato dalla Camera di Commercio ed utilizzato a partire dal 13 febbraio 2025.

Gruppo Medilabor sta organizzando corsi formativi sul funzionamento e gli aspetti operativi pratici del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti; con successive comunicazioni verranno comunicate le date.

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