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IMPIEGO LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI

IMPIEGO LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI

Con la nota n. 811 del 29 gennaio 2025, la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’impiego dei locali interrati o seminterrati.

Vengono in particolare chiarite le modalità di presentazione della domanda ed i requisiti per poterla ottenere.

 

COMUNICAZIONE

La comunicazione dell’utilizzo dei locali può essere presentata esclusivamente per locali la cui destinazione d’uso sia compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la comunicazione. La stessa può essere redatta in forma libera o compilando il modulo presente sul sito INL e inoltrata, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’ Ufficio territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali. La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del D. Lgs. 81/08. Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato inerente a:

  • conformità dei locali agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio comunale;
  • agibilità dei locali;
  • rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
  • rispetto delle norme di sicurezza (illuminazione, salubrità dell’aria, sussistenza di microclima idoneo, conformità impianti).

 

DIVIETI

Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi (ad es. a titolo indicativo sono escluse verniciature, processi di saldatura, uso di solventi, ricarica batterie, lavorazioni a caldo di materie plastiche, falegnamerie, tipografie, ecc.).

 

GAS RADON

Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

E’ previsto che l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio possa richiedere “ulteriori informazioni”. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste.

 

DINIEGO

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio comunicherà al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese. La nota fornisce infine indicazioni in merito a situazioni specifiche (volture, modifiche ai locali autorizzati, locali con particolari esigenze tecniche, istanze pendenti già presentate alla ASL competente)

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Con la nota n. 656/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha effettuato una ricognizione normativa in merito alle disposizioni che prevedono l’obbligo di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento e per i lavoratori di esporla durante l’attività lavorativa.

Nello specifico:

  • i datori di lavoro nel settore edile ed i datori di lavoro che operano in regime di appalto e subappalto (anche in campi diversi dalla cantieristica) sono tenuti a fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento ed i lavoratori, a loro volta, sono obbligati ad esporre tale tessera. Il tesserino deve contenere una fotografia e le generalità del lavoratore, nonché i dati del datore di lavoro;
  • i membri di imprese familiari ed i lavoratori autonomi che operano in attività cantieristica o in contesti di appalto o subappalto devono dotarsi del tesserino di riconoscimento. Il datore di lavoro che non provvede a fornire ai propri dipendenti il tesserino di riconoscimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore.

Allo stesso modo, il lavoratore che, pur essendo in possesso del tesserino, omette di esporlo, è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro. In caso di violazione, il lavoratore autonomo e i membri di imprese familiari che non si muniscano di tessera o che non la espongano sono soggetti ad una sanzione amministrativa che varia da 50 a 300 euro.

SMART WORKING

Con la Legge 203/2024 è stato formalizzato l’obbligo di comunicazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. In particolare il datore di lavoro, entro cinque giorni, deve comunicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio dell’attività svolta in modalità smart working.

Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione telematica comporta l’applicazione di una sanzione variabile da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

Si ricorda inoltre che:

  • il Datore di Lavoro ha l’obbligo di integrare il Documento di Valutazione dei rischi e di informare i lavoratori con cadenza annuale in merito ai rischi correlati alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (informativa scritta);
  • in assenza di un obbligo di legge di concedere lo smart working a specifiche categorie di lavoratori, l’accesso al lavoro agile è subordinato all’incontro delle volontà del datore di lavoro e del lavoratore tramite un accordo individuale scritto.

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