FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
Con la recente pubblicazione della Legge 34/26 sono state apportate le seguenti modifiche all’art. 37 del D. Lgs. 81/08:
• si riconosce la possibilità per le aziende di erogare la formazione e l’addestramento specifico del lavoratore anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni CIG (sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro);
• viene ridefinito il concetto di addestramento che deve:
– essere effettuato da “persona esperta” in possesso di competenza documentate;
– essere effettuato sul luogo di lavoro;
– consistere in prove pratiche per un uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, DPI o in esercitazioni sulle procedure di lavoro;
– essere tracciato in apposito registro di addestramento che deve essere firmato dal formatore e dal lavoratore e contenere le informazioni relative a date, durata, contenuti, prova pratica, esito della prova.
APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – LA NUOVA NORMA UNI 11719-2025
La norma introduce criteri rigorosi per garantire l’efficacia delle maschere e dei respiratori in ambito lavorativo.
Si segnalano i principali adempimenti previsti:
• definizione di un programma strutturato che individui le modalità di scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (facciale filtrante, maschere con filtri – semimaschere o pienofacciali, ecc.), i ruoli e le responsabilità specifiche all’interno dell’azienda;
• prova di adattabilità per ogni dispositivo di protezione delle vie respiratorie (fit test);
• formazione teorica e addestramento pratico con verifica finale di apprendimento;
• tracciabilità della documentazione (es. scelte tecniche, fit test, esiti formazione ed addestramento, interventi di manutenzione, ecc.).



