FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI e APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Con la recente pubblicazione della Legge 34/26 sono state apportate le seguenti modifiche all’art. 37 del D. Lgs. 81/08:

si riconosce la possibilità per le aziende di erogare la formazione e l’addestramento specifico del lavoratore anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni CIG (sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro);
viene ridefinito il concetto di addestramento che deve:
essere effettuato da “persona esperta” in possesso di competenza documentate;
essere effettuato sul luogo di lavoro;
consistere in prove pratiche per un uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, DPI o in esercitazioni sulle procedure di lavoro;

essere tracciato in apposito registro di addestramento che deve essere firmato dal formatore e dal lavoratore e contenere le informazioni relative a date, durata, contenuti, prova pratica, esito della prova.

APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE – LA NUOVA NORMA UNI 11719-2025

La norma introduce criteri rigorosi per garantire l’efficacia delle maschere e dei respiratori in ambito lavorativo.

Si segnalano i principali adempimenti previsti:

definizione di un programma strutturato che individui le modalità di scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (facciale filtrante, maschere con filtri – semimaschere o pienofacciali, ecc.), i ruoli e le responsabilità specifiche all’interno dell’azienda;
prova di adattabilità per ogni dispositivo di protezione delle vie respiratorie (fit test);
formazione teorica e addestramento pratico con verifica finale di apprendimento;
tracciabilità della documentazione (es. scelte tecniche, fit test, esiti formazione ed addestramento, interventi di manutenzione, ecc.).

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