EMERGENZA CALDO – ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

L’Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026 introduce limitazioni obbligatorie per le attività lavorative svolte all’aperto o in ambienti esposti alle alte temperature.
Il provvedimento, che mira a prevenire colpi di calore, stress termico e gravi rischi per la salute dei lavoratori, è entrato in vigore il 10 giugno 2026 e resterà valido fino al 23 settembre 2026.

La sospensione delle attività è obbligatoria esclusivamente nei giorni in cui il portale Worklimate segnala un livello di rischio “Alto” per la categoria “Lavoratori esposti al sole” impegnati in “Attività fisica intensa” alle ore 12:00.

In tali giornate non possono essere svolte attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00.
L’ordinanza si applica alle attività svolte:

  • nel settore agricolo;
  • nel settore florovivaistico;
  • nei cantieri edili all’aperto;
  • nelle cave;
  • negli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dal clima esterno.

Il divieto non si applica alle attività essenziali e di emergenza svolte da:

  • pubbliche amministrazioni;
  • concessionari di pubblico servizio;
  • imprese appaltatrici che operano per conto di concessionari di pubblico servizio;
  • attività di protezione civile;
  • interventi urgenti di pubblica utilità;
  • attività necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Le imprese interessate dovranno quindi verificare, quotidianamente, le previsioni disponibili sul portale Worklimate prima di organizzare le attività della giornata.
Il Datore di lavoro è comunque tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e operative necessarie per ridurre il rischio da calore (rimodulazione degli orari di lavoro, programmazione di pause frequenti, disponibilità di acqua potabile, accesso a zone ombreggiate o climatizzate, informazione e formazione dei lavoratori sui rischi da calore, sorveglianza sanitaria nei casi previsti).

La violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice Penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 €), salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

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