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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il DVR è un documento obbligatorio che viene redatto al completamento del processo di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nelle diverse attività lavorative.

La normativa vigente indica che la valutazione deve riguardare tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, alle lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il DVR deve essere elaborato entro il termine di 90 gg. dall’inizio dell’attività lavorative e la sua mancata elaborazione può comportare la sospensione dell’attività lavorativa oltre a pesanti sanzioni nei confronti del Datore di Lavoro.

AGGIORNAMENTO DEL DVR

La normativa stabilisce che il DVR debba essere aggiornato entro 30 gg. da eventuali cause sopravvenute che lo richiedano (modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità).

La normativa non indica precise scadenze temporali (scadenze sono però previste per alcune valutazioni – rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc.) ma è sicuramente consigliabile provvedere all’aggiornamento del DVR, al di là degli obblighi di cui al capoverso precedente, ogniqualvolta siano promulgate leggi, emanati decreti o regolamenti che prescrivano nuovi adempimenti a carico del Datore di Lavoro.

INCENDIO

Con l’emanazione, nel settembre del 2021, dei provvedimenti relativi alla sicurezza antincendio (Decreto controlli, Decreto SGA, Decreto MiniCodice) è stata prevista la valutazione del rischio incendio legato all’ambiente di lavoro.

La valutazione è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro e va effettuata in relazione alla complessità di ambienti ed attività svolte.

Si possono delineare due diversi scenari:

  • Attività soggetta ai controlli di Prevenzione Incendi ed al rilascio della Attestazione di Conformità Antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011;
  • Attività non soggetta ai controlli di prevenzione incendi – “Attività a basso rischio”. Nel primo caso il progetto di prevenzione incendi, qualora redatto in conformità al Codice di prevenzione incendi del 2015, già contiene al suo interno la valutazione del rischio e la definizione delle misure necessarie a contenerlo. Nel secondo caso occorre invece procedere alla sua valutazione secondo i criteri definiti dall’Allegato I del D.M. del 3 settembre 2021.

LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Lo smart working è inteso come un’attività lavorativa resa al di fuori del consueto posto di lavoro.

L’articolo 22 della legge n. 81/2017 stabilisce che:

  • il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile;
  • il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. La valutazione dei rischi deve tenere conto dei molteplici fattori che caratterizzano le mansioni svolte, gli ambienti di lavoro, le risorse a disposizione, le peculiarità di una modalità di esecuzione in cui:
  • i canonici vincoli temporali e/o spaziali sono messi in discussione;
  • la commistione tra sfera lavorativa e dimensione privata si fa più marcata;
  • l’attività non si svolge necessariamente secondo dinamiche a basso rischio.

VIOLENZE E MOLESTIE

Il tema delle violenze e molestie sul luogo di lavoro è sempre più di attualità; per la giurisprudenza sono considerate frutto della inosservanza da parte del Datore di Lavoro del generale obbligo di garantire l’integrità morale e fisica dei lavoratori.

Con la pubblicazione della Legge 4/2021 è emersa la necessità di affrontare i fattori che nei contesti lavorativi possono tradursi in danni per la salute psicologica, fisica, sessuale, ecc. tra i quali molestie, vessazioni e violenze; la norma sulla parità di genere, UNI PdR 125 del 2022 ha ulteriormente accelerato la spinta verso l’integrazione del rischio nel DVR.

LAVORO ALL’ESTERO

Sempre più aziende hanno l’esigenza di inviare i propri lavoratori in trasferte all’estero; questa attività comporta la necessita di provvedere alla valutazione dei “nuovi rischi” che ne derivano.

La valutazione deve tenere conto, oltre che dei rischi propri legati all’attività lavorativa svolta, anche dei cosiddetti “rischi generici aggravati” collegati alle caratteristiche geografiche, climatiche, culturali, sanitarie, politiche e sociali della località estera presso cui il lavoratore si troverà ad operare.

Tra le misure di prevenzione spicca quella relativa alla sorveglianza sanitaria (variazione del protocollo di sorveglianza sanitaria, effettuazione di visite mediche e, ove necessario, sottoposizione del lavoratore ad adeguate profilassi o vaccinazioni nei confronti di malattie endemiche od epidemiche di taluni stati).

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