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LEGGE 203/2024 – MODIFICHE APPORTATE AL D. LGS. 81/08

LEGGE 203/2024 – MODIFICHE APPORTATE AL D. LGS. 81/08

Con la Legge 13 dicembre 2024 n° 203, entrata in vigore il 12 gennaio, sono state apportate alcune modifiche al D. Lgs. 81/08.

I principali emendamenti sono relativi alla sorveglianza sanitaria, stabilendo:

  • la facoltà per il medico competente, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, di tenere conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
  • che l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni sussista solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica.

Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, è prevista la prossima adozione di un Accordo in Conferenza Stato-Regioni, nel quale vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Vengono inoltre apportate modifiche all’art. 65 del D. Lgs. 81/08 in materia di locali sotterranei o semisotterranei. In particolare viene previsto l’uso di questi locali chiusi quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi sempre che vengano rispettati i requisiti previsti dall’Allegato IV del D. Lgs. 81/08 e garantite le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.

A tal fine, il Datore di Lavoro dovrà comunicare, tramite PEC, al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, l’uso dei locali allegando idonea documentazione (che sarà definita in apposita circolare dell’Ispettorato) che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione salvo espresso divieto.

D. LGS. 135/2024 – SOSTANZE CHIMICHE REPROTOSSICHE

Il termine “reprotossico” si riferisce ad una classe di sostanze chimiche che ha effetti negativi sul sistema riproduttivo, sia maschile che femminile.

Queste sostanze possono compromettere la fertilità, causare aborti spontanei, malformazioni congenite o ritardi nello sviluppo del feto. Tra le sostanze reprotossiche più comuni figurano i metalli pesanti (come piombo e cadmio), alcune sostanze organiche volatili (VOC) e composti presenti in pesticidi e solventi industriali.

La classificazione di reprotossicità segue i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari (REACH e CLP), che definiscono specifiche categorie di pericolo in base alla gravità degli effetti sulla salute riproduttiva.

Con il D. Lgs. 135/2024 vengono rafforzate le misure di sicurezza, imponendo ai datori di lavoro, in caso di presenza di sostanze e miscele classificate con la frase di rischio “H360 – può nuocere alla fertilità o al feto” l’obbligo di effettuare una valutazione accurata dei rischi, garantire una formazione adeguata ai dipendenti e implementare programmi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a tali sostanze.

Viene inoltre estesa la tutela prevista per lavoratori esposti a sostanze cancerogene e mutagene anche a quelle tossiche per la riproduzione (in particolare si ricorda l’obbligo di predisposizione del registro delle esposizioni).

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